Fatti
I ricorrenti, [A.A.] e [B.A.] , hanno presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna del 24 settembre 2015. Questa sentenza riguardava le imposte di ritardato pagamento per le imposte cantonali e comunali 2002 e 2003 nonché l'imposta federale diretta 2002. L'amministrazione fiscale del Cantone di Berna aveva inflitto ai ricorrenti multe e li aveva obbligati a pagare le imposte di ritardato pagamento.
Il ricorrente [A.A.] era (co-)inventore di diversi procedimenti brevettati nel campo della biomeccanica e lavorava dal 1° marzo 2002 per l'ufficio di ingegneria [X. AG] , di cui era azionista unico. Il 21 maggio 2002, la [X. AG] presentò una richiesta di brevetto per un sistema di stabilizzazione elastica per la colonna vertebrale e indicò [A.A.] come inventore.
L'amministrazione fiscale suppose che [A.A.] avesse ricevuto una prestazione di valore della [X. AG] di Fr. 100'000.-- e gli inflisse multe. La Commissione di ricorso fiscale del Cantone di Berna e il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna confermarono le multe e le imposte di ritardato pagamento.
Legge
Il Tribunale federale applicò d'ufficio la legge e esaminò il ricorso in materia di diritto pubblico. Stabilì che l'autorità inferiore aveva emesso un'unica sentenza per le imposte cantonali e comunali nonché per l'imposta federale diretta, il che era ammissibile.
Il Tribunale federale esaminò le censure procedurali dei ricorrenti, tra cui la violazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 cpv. 1 CEDU, la constatazione inesatta e arbitraria dei fatti e la violazione del diritto di essere ascoltati. Giunse alla…