Fatti
La [X. AG] , succeditrice della [Y. AG] , ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zug, Camera delle imposte, del 26 novembre 2013. L'oggetto del contendere era la questione se l'amministrazione fiscale del Cantone di Zug avesse legittimamente ignorato le dichiarazioni fiscali rettificate e presentate successivamente per l'imposta federale diretta degli anni 2005 e 2006.
La [Y. AG] aveva originariamente presentato dichiarazioni fiscali per gli anni 2005 e 2006, in cui dichiarava un utile imponibile di Fr. 5'859'609.-- (2005) e Fr. 3'028'073.-- (2006). Successivamente, la [X. AG] , in qualità di succeditrice, presentò dichiarazioni fiscali rettificate, in cui correggeva l'utile imponibile a Fr. 31'113.-- (2005) e Fr. 46'191.-- (2006).
L'amministrazione fiscale del Cantone di Zug e il Tribunale amministrativo del Cantone di Zug respinsero il ricorso, poiché le condizioni per una modifica del bilancio non erano state soddisfatte e il rapporto fiduciario tra la [Y. AG] e la sua società madre [X. AG] non poteva essere riconosciuto fiscalmente.
Legge
Il Tribunale federale respinse il ricorso, poiché l'istanza precedente aveva valutato correttamente le condizioni per una modifica del bilancio. La ricorrente non riuscì a fornire la prova dell'esistenza di un rapporto fiduciario, poiché le condizioni formali del foglio informativo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non erano state soddisfatte.
Il Tribunale federale affermò che le autorità fiscali erano autorizzate ad attribuire rapporti giuridici e atti giuridici a colui il cui nome figurava su di essi, e che la prova del rapporto fiduciario come fatto che riduce le imposte spettava al contribuente. La ricorrente non riuscì a dimostrare che l'istanza precedente avesse stabilito il fatto in modo arbitrario o che la correzione del difetto fosse determinante per il procedimento.
Il Tribunale federale stabilì che l'istanza…