Fatti
La ricorrente, [A.] Inc., era dal 1999 cliente della resistente, Bank [B.] (Svizzera) AG. La base contrattuale attuale del rapporto bancario tra le parti è costituita da un accordo di conto corrente del dicembre 2005. Il 15 febbraio 2000, la resistente acquistò per la ricorrente 746,03 azioni del Fairfield Sentry Fund al prezzo di USD 499'998,86 più l'imposta di bollo di USD 750.--. La resistente ricevette a questo titolo una commissione di USD 3'749,99. Il Fairfield Sentry Fund investì il patrimonio a lui affidato nella società di brokeraggio dell'allora non ancora condannato truffatore Bernhard Madoff.
La ricorrente diede istruzioni alla resistente nel settembre 2008 di restituire le azioni del fondo acquistate e successivamente detenute in regime di trust. Questa restituzione avvenne solo poche settimane prima della scoperta delle machiavelliche operazioni di Bernhard Madoff. L'importo di restituzione ammontava a USD 1'007'591,10, di cui la ricorrente ricevette con valuta 15 ottobre 2008 - dopo aver detratto una commissione di USD 12'594,89 per la resistente - un importo netto di USD 94'996,21 sul proprio conto.
Dopo l'annuncio delle operazioni truffaldine di Bernhard Madoff nel dicembre 2008, si dovette aprire la procedura di fallimento sul Fairfield Sentry Fund. Il 19 aprile 2010, i liquidatori del Fairfield Sentry Fund presentarono, tra l'altro, una domanda di risarcimento contro la resistente dinanzi al Supreme Court of the State of New York. I ricorrenti nel procedimento statunitense chiedevano sostanzialmente la restituzione di tutti i pagamenti effettuati dal Fairfield Sentry Fund per azioni del fondo acquistate tra il 20 aprile 2004 e il dicembre 2008.
Legge
Il Tribunale federale doveva esaminare se la resistente potesse invocare un diritto di liberazione nei confronti della ricorrente a causa della sua incolpazione nel procedimento statunitense. La ricorrente sollevò diverse eccezioni di fatto e sostenne che la pretesa avanzata dai liquidatori del Fairfield Sentry Fund contro la resistente di USD 1'007'591,10 non costituiva un'obbligazione ai sensi dell'art. 402 cpv. 1 CO, bensì un danno ai sensi dell'art. 402 cpv. 2 CO.
Il Tribunale federale respinse il ricorso e ritenne che la resistente avesse diritto a un diritto di liberazione. Dopo che il diritto di pegno sui conti bancari della ricorrente non è più contestato dinanzi al Tribunale federale e gli importi disponibili non sono sufficienti a coprire il diritto di liberazione, il ricorso deve essere respinto.
L'autorità inferiore aveva stabilito che la resistente aveva restituito le azioni del fondo acquistate su istruzione della ricorrente e successivamente detenute in regime di trust, secondo le istruzioni della ricorrente, nel periodo critico, e che pertanto era minacciata dalla citazione statunitense. Se la restituzione non fosse…