Fatti

Il ricorrente, un cittadino svizzero nato nel 1957, si è sposato nel 2010 e si è cancellato dall'anagrafe in Svizzera per trasferirsi in Thailandia. Sua moglie è rimasta in Svizzera e ha lavorato qui. Il comune di [M.] , in cui il ricorrente risiedeva, ha chiesto di determinare il domicilio fiscale del ricorrente a [M.] , poiché riteneva che la cancellazione dall'anagrafe e il trasferimento in Thailandia fossero stati effettuati solo per evitare la tassazione della pensione IV.

L'amministrazione cantonale delle imposte ha determinato il domicilio fiscale principale del ricorrente a [M.] fino al 31 dicembre 2010 e in Thailandia a partire dal 1° gennaio 2011. Il comune ha presentato un'opposizione e l'amministrazione cantonale delle imposte ha determinato il domicilio fiscale principale del ricorrente a [M.] . Il ricorrente ha presentato un ricorso alla Commissione di ricorso tributaria del Cantone Vallese, che ha respinto il suo ricorso.

Il ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. L'amministrazione delle imposte e la Commissione di ricorso tributaria del Cantone Vallese hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che il ricorrente aveva presentato il ricorso nel termine e nella forma prescritti. Il Tribunale ha applicato d'ufficio il diritto federale e ha esaminato le censure sollevate.

Il Tribunale ha stabilito che il ricorrente non aveva fornito la prova della costituzione di una nuova residenza all'estero. L'autorità inferiore aveva stabilito che il ricorrente e sua moglie avevano trascorso la maggior parte del loro tempo insieme in Svizzera e che il ricorrente disponeva di un ampio e intatto…