Fatti
L'amministrazione fiscale del Cantone di Turgovia ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia del 5/26 giugno 2013, che aveva stabilito che [A.] non aveva avuto un domicilio fiscale in Svizzera dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2011. [A.] aveva lavorato durante questo periodo, in base a un contratto di lavoro all'estero, per la [B. AG] in Arabia Saudita e aveva mantenuto il suo appartamento in affitto in Svizzera per trascorrervi le ferie durante la sua permanenza all'estero.
L'autorità inferiore aveva considerato, sulla base di una valutazione globale delle circostanze oggettive esterne, che la prova del trasferimento del domicilio era stata fornita. La ricorrente sosteneva che il trasferimento del domicilio presuppone la risoluzione definitiva dei legami con il precedente domicilio e che [A.] aveva mantenuto il suo appartamento in Svizzera per trascorrervi le ferie durante la sua permanenza all'estero.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la sentenza dell'autorità inferiore. Ha affermato che il domicilio fiscale di una persona si trova dove si trova effettivamente il centro dei suoi interessi vitali. L'intenzione di rimanere non presuppone che il contribuente rimanga in un luogo per sempre o comunque per un periodo indeterminato, ma è sufficiente che il luogo di soggiorno sia considerato, fino a nuovo ordine, come il centro delle condizioni di vita e gli sia conferita una certa stabilità.
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'autorità inferiore avesse effettuato una valutazione globale di tutte le circostanze oggettive esterne per determinare il domicilio di [A.] nel periodo dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2011. Ha affermato che la ricorrente non aveva…