Fatti
La ricorrente, [A.] , è comproprietaria al 50% di un immobile in [U.] . Nel 2006 e 2007 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione dell'immobile, le cui spese la ricorrente ha dedotto nelle sue dichiarazioni fiscali. L'amministrazione fiscale del Cantone di Berna ha riconosciuto solo parzialmente le spese di manutenzione. La ricorrente ha presentato un'opposizione, che è stata respinta dall'amministrazione fiscale. La commissione di ricorso fiscale del Cantone di Berna ha confermato le decisioni di opposizione. Il tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso e ha imposto alla ricorrente le spese processuali.
La ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale federale e ha chiesto di riconoscere la deduzione del 100% delle spese di manutenzione. Ha sostenuto che, a causa delle condizioni societarie, doveva tassare integralmente la comproprietà dell'immobile e, pertanto, dovevano essere ammessi al deduzione il 100% delle spese di manutenzione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso e ha concluso che l'autorità inferiore aveva giustamente confermato la deduzione del 50% delle spese di manutenzione. Il tribunale ha affermato che il contribuente non può fare affidamento sul fatto che l'autorità fiscale tratti allo stesso modo un determinato fatto nell'anno successivo. La ricorrente non ha dimostrato perché la prassi bernese e il rifiuto della deduzione del sostegno dovessero essere arbitrari.
Il tribunale ha anche respinto la richiesta subordinata di…