Fatti

I coniugi Dr. [A.A.] e [B.A.] nata [C.] , residenti in [X.] /ZH, detenevano una partecipazione del 16,666 percento nella [D. GmbH] con sede in [Y.] (DE). Nel 2009 hanno ricevuto un dividendo di importo equivalente a Fr. 722'719.--. Hanno presentato il 7 marzo 2010 una richiesta di imputazione fiscale forfettaria. L'Ufficio delle imposte cantonale di Zurigo ha fissato il rimborso per la quota federale a Fr. 21'685.65 e per la quota cantonale a Fr. 5'501.35. Le opposizioni presentate dai coniugi [A.] -[C.] sono state in parte accolte, e l'Ufficio delle imposte ha aumentato la quota cantonale dell'imposta di base a Fr. 36'132.--. Il Tribunale di ricorso fiscale del Cantone di Zurigo ha accolto in parte il ricorso e ha fissato la quota federale a Fr. 21'686.-- e la quota cantonale a Fr. 67'503.--.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la competenza e le condizioni di ammissibilità d'ufficio. I ricorsi sono diretti contro la decisione finale di un'autorità cantonale in una materia di diritto pubblico. Il ricorso in materia di diritto pubblico è in linea di principio ammesso.

Il Tribunale federale si basa sullo stato di fatto stabilito dall'autorità inferiore. Può correggere o completare le constatazioni di fatto dell'autorità inferiore solo se sono evidentemente inesatte o se si basano su una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF.

È controverso e deve essere esaminato se e, in caso affermativo, come il procedimento di tassazione parziale influisca sull'imputazione fiscale forfettaria, in particolare sull'importo…