Art. 18b LIFD

Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale

1 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
2 L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di persone.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Effetto vincolante della comunicazione fiscale
    · 17/02/2021 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pagamento di un dividendo come salario determinante
    · 24/01/2019 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kantons- und Gemeindesteuern 2007
    · 16/08/2013 · 2 citazioni de Riassunto
  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
    · 30/12/2021 · 1 citazioni de
  • selbständige Erwerbstätigkeit, Dividenden und Kapitalgewinne aus qualifizierten Beteiligungen im Geschäftsvermögen werden zwar nur zu 50 % besteuert, beitragsrechtlich sind sie beim Einkommen aber zu 100 % zu berücksichtigen (BGE 9C_270/2021)
    AB.2020.00011
    · 05/02/2021 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.