Fatti
Il ricorrente [A.] ha presentato il 26 febbraio 2013 un ricorso contro la decisione di opposizione dell'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo del 29 gennaio 2013. La Commissione di ricorso amministrativa del Cantone di San Gallo lo ha invitato il 27 febbraio 2013 a pagare entro il 15 marzo 2013 un anticipo delle spese di Fr. 800.--. L'anticipo delle spese non è stato pagato entro il termine. Il 26 marzo 2013 [A.] ha presentato una domanda di restituzione del termine scaduto e ha pagato l'anticipo delle spese. La Commissione di ricorso amministrativa ha respinto la domanda il 23 aprile 2013 e ha cancellato il ricorso. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione con sentenza dell'8 novembre 2013.
[A.] ha presentato il 21 dicembre 2013 un ricorso al Tribunale federale con le richieste di annullare la sentenza impugnata, di accogliere la restituzione del termine per il pagamento dell'anticipo delle spese e di rinviare la causa per una decisione di merito alla Commissione di ricorso amministrativa.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, poiché si tratta di una decisione finale e non sussiste alcuna eccezione sostanziale ai sensi dell'art. 83 LTF. Il ricorrente è legittimato a presentare il ricorso in quanto soggetto passivo di imposta.
Il Tribunale federale ha applicato d'ufficio la legge e ha esaminato la violazione del diritto cantonale e del regolamento sotto il profilo dell'arbitrarietà. Ha stabilito che l'autorità inferiore ha respinto a ragione la domanda di restituzione del termine del ricorrente, poiché il ricorrente non ha dimostrato in modo credibile che la scadenza del termine è dovuta a una colpa lieve.
Il Tribunale federale ha anche esaminato la censura della…