Fatti
Il ricorrente, un cittadino italiano, è nato nel 1988 e si è trasferito in Svizzera nel primo anno di vita. È cresciuto in vari gruppi di assistenza esterna e nel 2006 è tornato in Svizzera, dove si è dedicato alla tossicodipendenza e ha subito numerose condanne penali. L'Ufficio di migrazione del Cantone di San Gallo ha revocato il suo permesso di soggiorno e lo ha espulso dalla Svizzera. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della decisione e la riconcessione del permesso di soggiorno.
L'autorità inferiore aveva stabilito che il ricorrente era tossicodipendente dal 2006 e aveva subito numerose condanne penali, tra cui per rapina, furto e violazione della legge sugli stupefacenti. Il ricorrente aveva anche scontato una pena detentiva di 22 mesi e aveva ricevuto numerose multe.
Il ricorrente sosteneva che la revoca del suo permesso di soggiorno violava l'art. 13 Cost., l'art. 5 Allegato I ALC e l'art. 8 CEDU. Sosteneva di essere cresciuto in Svizzera, di non avere rapporti con l'Italia e che le autorità italiane non lo avrebbero accolto.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso e ha concluso che la revoca del permesso di soggiorno era legittima. Ha stabilito che il ricorrente, nonostante le numerose condanne penali e i problemi legati alla tossicodipendenza, non aveva preso misure per cambiare la sua vita o sottoporsi a una terapia.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non rientrasse nella sfera di protezione dell'art. 8 CEDU, poiché non aveva rapporti qualificati con la Svizzera e la sua integrazione nella società non era…