Fatti

La [A. SA] è stata fondata il 15 aprile 2007 nella città di Zurigo e viene controllata dai coniugi [B.C.] e [C.C.] . Ha lo scopo di fornire servizi di consulenza patrimoniale, gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti. Il 17 dicembre 2008, la [A. SA] ha trasferito la sua sede legale a [U.] /OW, ma ha mantenuto la sua infrastruttura a Zurigo.

Per gli anni fiscali 2009 e 2010, la [A. SA] ha chiesto che il 32,5% del profitto fosse attribuito al nuovo Cantone di sede. Il Cantone di Obvaldo ha accolto questa richiesta, mentre l'Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo ha insistito sulla tassazione di tutti i fattori fiscali a Zurigo.

La [A. SA] ha presentato un'opposizione alle decisioni di stima e successivamente un ricorso al Tribunale fiscale del Cantone di Zurigo, che è stato respinto. Il ricorso presentato contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo.

La [A. SA] chiede ora l'annullamento della sentenza della corte precedente e la limitazione della potestà fiscale del Cantone di Zurigo per gli anni fiscali 2009 e 2010 a una sede di lavoro.

Legge

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LTF e verifica le violazioni di diritto addotte. Il ricorso in materia di diritto pubblico è stato presentato nel rispetto del termine e della forma previsti dalla legge e si dirige contro una decisione finale di un'ultima istanza cantonale superiore.

Il Tribunale federale si basa sullo stato di fatto stabilito dall'istanza precedente. L'istanza precedente ha stabilito che l'amministrazione effettiva della [A. SA] negli anni fiscali 2009 e 2010 si trovava a Zurigo, poiché i dirigenti e tutti gli altri dipendenti della [A. SA] svolgevano le loro attività prevalentemente a Zurigo.

Il Tribunale federale ha proseguito la sua giurisprudenza sul divieto di doppia imposizione intercantonale e ha deciso che la sede…