Fatti

Il procedimento riguarda l'archiviazione di un procedimento penale contro [B.] a causa del sospetto di atti sessuali con suo figlio [A.] . L'ufficio del pubblico ministero del cantone di Berna, regione del Giura bernese-Lago di Bienna, ha aperto un'indagine penale il 25 novembre 2011 e ha emesso una decisione di archiviazione il 16 aprile 2012. Contro questa decisione, [A.] e sua madre hanno presentato ricorso al Tribunale d'appello del cantone di Berna, che ha respinto il ricorso della madre e ha rigettato il ricorso del minore.

[A.] ha presentato un ricorso in materia penale il 14 settembre 2012 per l'annullamento della decisione del Tribunale d'appello e la restituzione della causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione. L'ufficio del pubblico ministero e il Tribunale d'appello hanno rinunciato a presentare osservazioni sul ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione di archiviazione e la decisione del Tribunale d'appello. La decisione dell'autorità inferiore, secondo cui il ricorrente non aveva fatto dichiarazioni su un atto sessuale concreto con un minore ai sensi dell'art. 187 CP, non è stata condivisa. La relazione del pedopsicologo [C.] del 31 agosto 2012 contiene indicazioni chiare per una responsabilità penale dell'imputato.

Il Tribunale federale ha stabilito che l'archiviazione del procedimento penale non è giustificata e che la causa deve essere restituita all'ufficio del pubblico ministero per la prosecuzione dell'indagine penale. Le autorità…