Art. 154 CPP

Misure speciali per la protezione delle vittime minorenni

1 Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell’interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni.
2 Il primo interrogatorio del minorenne deve svolgersi al più presto possibile.
3 L’autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne.
4 Qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:
  1. a. un confronto con l’imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;
  2. b. nel corso dell’intero procedimento il minorenne non può di norma essere interrogato più di due volte;
  3. c. si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell’interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;
  4. d. gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;
  5. e. le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;
  6. f. chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.
5 Qualora appaia che la presenza dell’imputato durante l’interrogatorio potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica nonostante le misure protettive, l’imputato può essere escluso dall’interrogatorio purché il suo diritto di essere sentito possa essere garantito in altro modo.
6 L’esclusione non si applica al difensore; occorre tuttavia adottare le misure protettive atte a evitare che il minorenne sia esposto a una grave pressione psicologica.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esclusione dei media dal dibattimento dinanzi al tribunale d'appello e dalla pronuncia della sentenza
    · 22/02/2017 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.