Fatti

I ricorrenti, [A.X.] e [B.X.] , hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo del 29 agosto 2011, con cui è stata confermata la tassazione supplementare delle imposte cantonali e comunali per gli anni 1997-2007. La tassazione supplementare è stata effettuata a seguito della constatazione che [A.X.] , nei periodi rilevanti, faceva parte di un carpool con un autobus di proprietà e che le sue spese di trasporto effettive erano limitate a una partecipazione ai costi di Fr. 100.-- al mese.

[A.X.] aveva dedotto, nelle sue dichiarazioni fiscali per i periodi 1999-2007, spese professionali per il percorso di lavoro con l'auto privata nella misura di 11'500 km all'anno e aveva detratto dal suo reddito imponibile Fr. 6'210.-- (per ciascun anno dal 1999 al 2000) e Fr. 6'785.-- (per ciascun anno dal 2001 al 2007).

Legge

Il Tribunale federale applica d'ufficio la legge e non è quindi vincolato dagli argomenti addotti nel ricorso né dalle considerazioni del giudice precedente. Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile.

Le disposizioni cantonali relative alle deduzioni delle spese professionali sono conformi all'ordinamento giuridico stabilito dalla Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD). La determinazione forfettaria delle spese professionali si basa sul principio della praticabilità, che consente al legislatore di rinunciare a regolamentazioni dettagliate in determinati settori e di emanare invece disposizioni schematiche.

L'autorità fiscale può disporre una riduzione della forfettaria delle…