Fatti
I ricorrenti, [A.X.] e la comunità ereditaria del defunto [B.X.] , sono attivi come commercianti di immobili in diversi cantoni. Nel 2003 hanno realizzato utili dalla vendita di immobili nel Cantone di Zurigo per un importo di Fr. 13'954'640, che hanno registrato nella loro contabilità. Gli utili sono stati tassati dalle commissioni comunali per le imposte fondiarie competenti con l'imposta sulle plusvalenze immobiliari zurighese. Nel 2003 i ricorrenti hanno inoltre ceduto la loro partecipazione di un terzo in un'edificazione a [M.] , Cantone Argovia, per Fr. 51'474'056 ai loro soci.
L'Ufficio delle imposte cantonale di Zurigo ha stimato i ricorrenti per le imposte cantonali e comunali di Zurigo 2003 con un reddito imponibile di Fr. 496'300 e un patrimonio imponibile di Fr. 41'439'000. Nella ripartizione intercantonale delle imposte, l'Ufficio delle imposte cantonale ha riconosciuto dai perdite dell'anno precedente avanzate di Fr. 4'099'151 un importo di Fr. 740'723 a carico del domicilio fiscale principale [L.] , mentre ha attribuito la parte principale della perdita di Fr. 3'197'599 al Cantone Argovia.
I ricorrenti hanno presentato ricorso contro la valutazione del Cantone Argovia e hanno sostenuto che il Cantone Argovia aveva considerato integralmente le plusvalenze immobiliari realizzate nel Cantone di Zurigo per la determinazione della base imponibile e aveva preso in considerazione solo in parte la perdita dell'anno precedente rimasta nel Cantone di Zurigo. Hanno chiesto che il reddito imponibile fosse ridotto a Fr. 4'443'821.
Il Tribunale amministrativo del Cantone Argovia ha respinto il ricorso. I ricorrenti hanno quindi presentato ricorso al Tribunale federale e hanno sostenuto che il Cantone di Zurigo non aveva considerato le plusvalenze immobiliari zurighesi nella ripartizione intercantonale delle imposte, il che aveva portato a una doppia imposizione.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso
Il ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Argovia è ammissibile. I ricorrenti sono stati coinvolti dalla decisione impugnata e sono legittimati a presentare ricorso. Il ricorso soddisfa i requisiti formali e è stato presentato tempestivamente.
2. Doppia imposizione intercantonale
Il Tribunale federale esamina se sia presente una doppia imposizione intercantonale. Una tale situazione si verifica quando un soggetto passivo è sottoposto a imposte da due o più cantoni per lo stesso oggetto di imposta e per lo stesso periodo…