Fatti

L'Ufficio delle imposte del Cantone di Soletta ha avviato un procedimento di evasione fiscale contro la [X. GmbH] , poiché la società aveva venduto un veicolo aziendale (BMW X5 3,0 D) al suo azionista [Z.] a un prezzo inferiore al valore Eurotax. L'Ufficio delle imposte ha disposto multe per tentata evasione fiscale intenzionale delle imposte cantonali 2007 e dell'imposta federale diretta 2007. La [X. GmbH] ha presentato un'opposizione, ma senza successo. Il Tribunale cantonale delle imposte di Soletta ha annullato le decisioni di multa.

L'Ufficio delle imposte del Cantone di Soletta ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza del Tribunale cantonale delle imposte e di confermare le multe. La [X. GmbH] e il Tribunale cantonale delle imposte hanno chiesto di rigettare il ricorso, per quanto ammissibile.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se l'autorità inferiore avesse annullato le decisioni di multa a ragione. Ha stabilito che la parte resistente ([X. GmbH] ) aveva sostenuto dinanzi all'autorità inferiore di non essere a conoscenza del fatto che potesse verificarsi un'elusione fiscale. L'autorità inferiore aveva stabilito che la prova rigorosa che la parte resistente fosse a conoscenza della dichiarazione incompleta non poteva essere fornita sulla base degli atti.

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'autorità inferiore avesse a ragione supposto che la parte resistente non avesse le conoscenze necessarie per commettere un'elusione fiscale. Ha sottolineato che la parte resistente aveva affidato la gestione…