Fatti

Il Tribunale federale ha dovuto decidere su un caso in cui il ricorrente [S.] ha presentato un ricorso contro la decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 27 aprile 2011. La decisione riguardava la riduzione dei contributi AVS/AI/AC. Il ricorso è stato presentato il 31 maggio 2011 (data del timbro postale).

I partecipanti al procedimento erano il ricorrente [S.] e la Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo come convenuta. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo aveva stabilito nella sua decisione del 27 aprile 2011 la riduzione dei contributi AVS/AI/AC.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che contro le decisioni relative alla dilazione o alla remissione di imposte il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile (art. 83 lett. m LTF). Ciò vale anche per le decisioni relative alla riduzione dei contributi AVS/AI/AC, poiché si tratta di una remissione parziale.

Il Tribunale federale ha sottolineato che solo il ricorso di diritto costituzionale subsidario è possibile (art. 113 e segg. LTF), con il quale tuttavia può essere denunciata solo la violazione di diritti costituzionali. Il ricorrente non ha tuttavia denunciato la violazione di diritti costituzionali, ragion per cui il ricorso era manifestamente inammissibile.

Il Tribunale federale ha deciso che non si doveva entrare nel merito del ricorso manifestamente inammissibile nel…