Fatti
Il fondo di beneficenza della [X. AG] è stato istituito nel 1984 e ha cambiato più volte il suo nome. Nel 2003 il fondo è stato parzialmente liquidato e consisteva solo in riserve di contributi dei datori di lavoro. Il ricorrente, [S.] , membro del consiglio di fondazione, ha presentato denuncia all'Ufficio per la previdenza professionale e le fondazioni del Cantone di Zurigo nel 2007, poiché era dell'opinione che il trasferimento della sede della [A. AG] e la sua fusione con la [D. AG] fossero avvenuti in modo abusivo al fine di utilizzare le riserve di contributi dei datori di lavoro a favore della [D. AG] . L'Ufficio ha respinto le richieste e il Tribunale amministrativo federale ha confermato questa decisione.
Il ricorrente ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico e ha chiesto l'annullamento della decisione dell'Ufficio. Il fondo di beneficenza della [X. AG] e l'Ufficio per la previdenza professionale e le fondazioni del Cantone di Zurigo hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato i requisiti formali di validità del procedimento di primo grado e ha stabilito che il ricorrente non è destinatario della fondazione e non può dimostrare un interesse personale particolare nella persecuzione dello scopo della fondazione. Il ricorso di vigilanza sulla fondazione presuppone un interesse proprio del ricorrente, che non è sufficiente la mera possibilità di ricevere un beneficio o un altro vantaggio dalla fondazione.
Il Tribunale federale ha distinto tra il ricorso formale di vigilanza sulla fondazione e la denuncia di vigilanza. La denuncia di vigilanza è un mezzo di ricorso non formale, nel quale il denunciante non acquista la qualità di parte e non ha la possibilità di presentare mezzi di ricorso formali contro una…