Fatti
La [X. AG] , una società con sede in [A.] /LTP, è stata multata per tentata evasione fiscale relativamente all'imposta federale diretta 2006 e alle imposte cantonali e comunali 2006. L'amministrazione fiscale del Cantone di Turgovia aveva accertato che la [X. AG] nella sua dichiarazione fiscale 2006 aveva dichiarato un utile imponibile di solo Fr. 28'184.--, sebbene avesse effettivamente realizzato una quota di utile del consorzio di costruzione "[Y.] " di Fr. 135'301.--. La [X. AG] ha impugnato le decisioni di multa dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia, che ha respinto le impugnazioni.
La [X. AG] ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento delle sentenze del Tribunale amministrativo e di astenersi dall'irrogare una multa. Il ricorso era diretto contro le decisioni del Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia del 16 febbraio 2011.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso e ha concluso che l'autorità inferiore aveva a ragione affermato l'esistenza dell'elemento oggettivo della tentata evasione fiscale. La [X. AG] aveva dichiarato nella sua dichiarazione fiscale 2006 solo un utile imponibile di Fr. 28'184.--, sebbene avesse effettivamente realizzato una quota di utile del consorzio di costruzione "[Y.] " di Fr. 135'301.--.
Il Tribunale federale ha stabilito che l'autorità inferiore aveva a ragione affermato anche l'esistenza dell'elemento soggettivo della tentata evasione fiscale. L'unico amministratore della [X. AG] , [Q.] , aveva firmato personalmente la dichiarazione fiscale e aveva quindi assunto la responsabilità per l'esattezza delle informazioni in essa contenute. Era a conoscenza del fatto che la quota di utile del consorzio di costruzione "[Y.] " non era stata dichiarata nella…