Fatti
Il ricorrente [X.] non aveva presentato la dichiarazione fiscale per l'anno 2007 e fu tassato d'ufficio dall'ufficio delle imposte cantonale di San Gallo l'8 dicembre 2009. Il 22 gennaio 2010, [X.] presentò un'opposizione contro la tassazione d'ufficio e presentò contemporaneamente la dichiarazione fiscale per l'anno 2007. L'ufficio delle imposte comunicò a [X.] che le opposizioni erano state presentate in ritardo e che doveva presentare prove relative al suo stato di salute se voleva insistere con le opposizioni.
L'11 febbraio 2010, [X.] presentò un certificato medico del dott. [Y.] , che confermava che egli non era in grado, per motivi di salute, di occuparsi di questioni amministrative come la dichiarazione fiscale. L'ufficio delle imposte non diede seguito alle opposizioni a causa del ritardo e i ricorsi presentati contro tale decisione furono respinti dalla Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo confermò queste decisioni.
[X.] presentò un ricorso in materia di diritto pubblico con le richieste di annullare le decisioni impugnate, di ripristinare il termine per le opposizioni del 15 gennaio 2010 e di rinviare la causa alla autorità inferiore per un esame sostanziale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. L'autorità inferiore aveva motivato la sua decisione con il fatto che l'opposizione presentata il 22 gennaio 2010 era stata presentata in ritardo e che non sussistevano motivi per la ripristinazione del termine ai sensi dell'art. 133 cpv. 3 LIFD. Il Tribunale federale ha deciso che il certificato medico presentato dal ricorrente non può essere considerato come prova ai sensi dell'art. 133 cpv. 3 LIFD, poiché non contiene indicazioni più precise sui motivi dell'incapacità di lavoro totale e non menziona il momento in cui la presunta malattia si è verificata e si è risolta.
Il Tribunale federale ha anche deciso che l'autorità inferiore non ha stabilito i fatti in modo manifestamente errato, non attribuendo alcun valore probatorio al certificato medico. Il ricorrente aveva sostenuto che l'ufficio delle imposte non aveva ripristinato il termine per la presentazione dell'opposizione a torto, il che l'autorità inferiore aveva ignorato violando il divieto di arbitrio e il diritto di essere ascoltato.
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