Fatti
La [X.] Assicurazioni AG (ricorrente) e [A.] (convenuto) erano coinvolti in una controversia legale relativa a prestazioni di una assicurazione collettiva per l'indennizzo di malattia. Il convenuto aveva presentato una domanda di pagamento di Fr. 124'930.32 al tribunale delle assicurazioni del cantone Argovia. Il tribunale delle assicurazioni ha obbligato la ricorrente a pagare al convenuto Fr. 3'015.95, più interessi al 5% a partire dal 23 giugno 2008, e ha respinto la domanda per il resto. L'istanza precedente non ha concesso indennizzi di parte.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di concederle un indennizzo di parte di Fr. 11'424.30, più Fr. 456.95 di spese e Fr. 902.95 di IVA, più IVA. Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso e la concessione della gratuità della procedura giudiziaria, compresa l'assistenza di un avvocato per la procedura davanti al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il ricorso in materia civile è ammissibile, poiché il valore della controversia supera l'importo richiesto di Fr. 30'000.--. L'istanza precedente non ha concesso alla ricorrente un indennizzo di parte, poiché era dell'opinione che l'art. 85 cpv. 3 LSA si oppone a un indennizzo di parte.
Tuttavia, il Tribunale federale ha osservato che nel caso in esame non si tratta di una questione di diritto delle assicurazioni sociali, ma di una controversia di natura privata. Il rifiuto di un indennizzo di parte non può essere basato sull'art. 85 cpv. 3 LSA, poiché questa disposizione riguarda solo le spese processuali sotto forma di spese giudiziarie e non esclude l'imposizione di un indennizzo di parte per legge federale.
L'istanza precedente ha quindi rifiutato ingiustamente alla ricorrente, che ha vinto nel procedimento cantonale per oltre il 97%, la concessione di un…