Fatti
La ricorrente, un'assicurata, ha presentato ricorso dinanzi al tribunale cantonale contro la decisione dell'assicurazione contro gli infortuni. L'assicurazione contro gli infortuni ha chiesto l'acquisizione degli atti AI, che sono stati ammessi dal tribunale cantonale. La ricorrente ha chiesto di escludere gli atti dal diritto, poiché l'assicurazione contro gli infortuni non era più autorizzata a svolgere ulteriori accertamenti dopo la presentazione del ricorso.
L'autorità inferiore ha respinto la richiesta e ha deciso sulla questione tenendo conto degli atti AI. La ricorrente ha sostenuto che l'art. 32 LPGA, alla luce del principio dell'effetto devolutivo del ricorso, debba essere interpretato in modo restrittivo e che l'assicurazione contro gli infortuni non sia più autorizzata a svolgere ulteriori accertamenti dopo la presentazione del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che l'art. 32 LPGA è applicabile anche durante il procedimento cantonale. L'acquisizione degli atti AI da parte dell'assicurazione contro gli infortuni e la loro consegna da parte dell'ufficio AI era ammissibile, poiché l'assicurazione contro gli infortuni aveva un interesse degno di protezione nella conoscenza degli atti per poter esprimere la sua opinione sulle allegazioni della ricorrente.
L'effetto devolutivo del ricorso e il principio del procedimento rapido e semplice non ostano all'applicabilità dell'art. 32 LPGA anche durante il procedimento cantonale. L'assicurazione contro gli infortuni poteva chiedere l'acquisizione degli atti AI, poiché ciò non era dispendioso in termini di tempo e non richiedeva la collaborazione della persona assicurata.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e ha confermato la…