Art. 32 LPGA

Assistenza giudiziaria e amministrativa

1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per:
  1. a. determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione;
  2. b. prevenire versamenti indebiti;
  3. c. fissare e riscuotere i contributi;
  4. d. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
2 Alle stesse condizioni gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza.
2bis Se nello svolgimento delle loro funzioni apprendono che un assicurato percepisce prestazioni indebite, gli organi di un’assicurazione sociale come pure le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono informarne gli organi dell’assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati.
3 Gli organi di cui all’articolo 75a si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti secondo l’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza amministrativa tra assicurazioni sociali
    · 11/01/2010 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Violazione dell'obbligo di annunciare il nuovo matrimonio di un beneficiario di una rendita vedovile; restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse; inizio del termine di perenzione di un anno in caso di conosce…
    · 02/09/2014 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/10/2017 · 1 citazioni de
  • Erstanmeldung nach Autounfall. Bisherige Tätigkeit als Sitzwache (leichte körperliche Tätigkeit) weiterhin uneingeschränkt zumutbar. Auch bei einem Einkommensvergleich resultiert kein rentenbegründender Invaliditätsgrad (gemischte Methode).
    IV.2015.01251
    · 15/02/2017 · 1 citazioni de
  • Frontalkollision mit Auto innerorts bei Delta-v 18.5. Echtzeitlich keine strukturellen Läsionen festgestellt. Status quo sine spätestens 1 Jahr nach Unfall erreicht. Adäquater Kausalzusammenhang nach Schleudertraumapraxis geprüft und verneint. Fallabschluss rechtens. (BGE 8C_245/2017)
    UV.2016.00112
    · 15/02/2017 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.