Fatti
Il ricorrente, [P.] , ha partecipato da novembre 2005 a luglio 2006 a un programma per giovani (JUP) organizzato dall'associazione [S.] per conto dell'Ufficio per l'economia e il lavoro (AWA) del Cantone di Soletta. Durante questo periodo, il 23 luglio 2006, è stato vittima di un incidente stradale. L'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha negato la copertura assicurativa, poiché [P.] , in quanto partecipante al programma per giovani senza diritto a un'indennità giornaliera, non rientrava nel novero delle persone assicurate presso la SUVA. Il ricorso contro questa decisione è stato respinto.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha respinto il ricorso contro la decisione di rigetto. [P.] ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto che la SUVA fosse obbligata a fornirgli le prestazioni previste dalla legge.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorrente, al momento dell'incidente del 23 luglio 2006, fosse assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la SUVA. L'autorità inferiore aveva stabilito che il semestre di motivazione completato dal ricorrente costituiva una misura di mercato del lavoro ai sensi della LADI e che l'assicurazione contro la disoccupazione (OAgr) distingueva tra assicurati e non assicurati, minacciati di disoccupazione.
Il Tribunale federale ha concluso che il ricorrente, al momento dell'incidente, non era assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la SUVA, poiché non soddisfaceva i requisiti di ammissione di cui all'art. 8 LADI e, di conseguenza, non percepiva un'indennità giornaliera. L'autorità inferiore aveva anche stabilito che l'incidente del 23 luglio 2006 si era verificato più di 30 giorni dopo la fine del tirocinio, ragion per cui il ricorrente non era più assicurato obbligatoriamente presso la SUVA.
Il Tribunale…