Fatti
Il Tribunale federale doveva decidere su una richiesta di ricorso dell'Associazione dei farmacisti del Cantone di Zurigo e di altri ricorrenti contro la decisione del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo del 9 dicembre 2008. L'oggetto del ricorso era la nuova disposizione della Legge sulla sanità (GesG/ZH), che consente la gestione di una farmacia privata medica sotto determinate condizioni.
I ricorrenti sostenevano che l'autorizzazione della dispensazione medica autonoma avrebbe ridotto i loro ricavi e quelli dell'intera corporazione dei farmacisti nel Cantone di Zurigo. Affermavano che la norma violava disposizioni della Legge sugli assicurazioni malattie, della Legge sui medicamenti e della Legge sulle professioni mediche, nonché la garanzia della proprietà e la libertà economica.
Il Tribunale federale decise che i ricorrenti hanno un interesse degno di protezione nel presentare il ricorso, poiché la norma contestata tocca i loro interessi reali. Tuttavia, esaminò se la norma è compatibile con il diritto federale e se i Cantoni possono autorizzare la dispensazione medica autonoma.
Legge
Il Tribunale federale sostenne che i Cantoni sono fondamentalmente liberi di autorizzare la dispensazione autonoma parzialmente o integralmente sul loro territorio. La norma dell'art. 37 cpv. 3 frase 2 LAMal ha solo un significato programmatico e fornisce ai Cantoni l'orientamento per la regolamentazione della fornitura di medicinali.
Il Tribunale concluse che l'autorizzazione della dispensazione medica autonoma non viola la libertà economica e l'uguaglianza giuridica. I Cantoni possono limitare la fornitura di…