Fatti
L'amministrazione delle imposte del Cantone di Berna ha tassato la [E. AG] per le imposte cantonali e comunali del periodo di imposta dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002. La comunità di Bolligen/BE ha presentato un'opposizione al piano di ripartizione delle imposte e ha sostenuto che l'intero utile imponibile nel Cantone di Berna doveva essere attribuito alla sede di Bolligen/BE. L'amministrazione delle imposte ha respinto l'opposizione e la comunità di Bolligen/BE ha presentato ricorso alla commissione di ricorso delle imposte del Cantone di Berna. Quest'ultima ha annullato la decisione di opposizione e ha rinviato gli atti all'amministrazione delle imposte per la prosecuzione del procedimento di opposizione. L'amministrazione delle imposte ha presentato ricorso al tribunale amministrativo del Cantone di Berna, che non ha accolto il ricorso. L'amministrazione delle imposte del Cantone di Berna ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale esamina la propria competenza e le condizioni di ammissibilità del ricorso di ufficio e con cognizione libera. L'amministrazione delle imposte del Cantone di Berna fonda la propria legittimazione sull'art. 50 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 73 della legge sull'armonizzazione delle imposte (LAID) e sull'art. 89 cpv. 2 lett. d LTF. L'amministrazione delle imposte può far valere dinanzi al Tribunale federale che il tribunale amministrativo è incorso in violazione dell'art. 50 cpv. 3 LAID risp. dell'art. 201 cpv. 2 LTB/BE non accogliendo il ricorso.
Il Tribunale federale ritiene che l'amministrazione delle imposte possa anche desumere la propria legittimazione all'art. 111 cpv. 1 LTF in combinato disposto con l'art. 73 LAID. Le autorità cantonali non possono limitare la facoltà di ricorso in modo più restrittivo di quanto stabilito per il ricorso al Tribunale federale. L'amministrazione delle imposte è…