Fatti
Il ricorrente e la ricorrente vivevano dal 1984 fino alla fine di giugno 2000 in una relazione di convivenza. Durante questo periodo investirono congiuntamente in vari beni, tra cui un appartamento vacanze in [A.] . Dopo la separazione, la ricorrente firmò una dichiarazione in cui rinunciava a tutte le pretese sui beni comuni.
Il ricorrente presentò una domanda al Tribunale distrettuale di Zurzach, con cui chiedeva la cessione e la proprietà della quota di proprietà n. xxx nella casa [W.] , [A.] , nonché il riconoscimento di un credito di Fr. 3'420.-- e la revoca del pignoramento. La ricorrente chiese il rigetto della domanda e la liquidazione della società semplice.
Il Tribunale distrettuale rigettò la domanda e ordinò la liquidazione della società semplice. La ricorrente presentò appello al Tribunale superiore del Canton Argovia, che rigettò l'appello. Il ricorrente presentò ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale esaminò il ricorso e concluse che l'istanza precedente non aveva violato il diritto federale. Il ricorrente lamentò una violazione delle garanzie procedurali generali di cui all'art. 22 della Costituzione del Canton Argovia, che però non può essere esaminata dal Tribunale federale poiché non era stata sollevata nel procedimento d'appello dinanzi al Tribunale superiore.
Il ricorrente lamentò anche una violazione dell'art. 549 CO, poiché la richiesta della ricorrente di liquidazione della società semplice non era stata concretizzata. Tuttavia, il Tribunale federale…