Art. 548 CO
Dei conferimenti
1 Nella liquidazione alla quale i soci devono procedere dopo lo scioglimento della società, il socio, che ha conferito la proprietà di una cosa, non riprende la cosa stessa.
2 Egli ha però diritto al prezzo pel quale fu ricevuta.
3 Ove questo non sia stato convenzionalmente determinato, egli può pretendere il valore delle cose al tempo in cui vennero conferite.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Morte di un socio di una società semplice composta da due persone fisiche; sorte giuridica di un fondo in proprietà comune dei soci nel caso di scioglimento della società (art. 545 cpv. 1 n. 2 CO; art. 550 cpv. 1 CO; ar…4 citazioni
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2Protezione dei creditori in caso di liquidazione fra i coniugi1 citazioni
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3DTF 78_II_3021 citazioni11/07/1952 · 1 citazioni
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4DTF 68_III_421 citazioni02/03/1942 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ehescheidung (Güterrecht)3 citazioni
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2 citazioni
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Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZVE.2022.111 citazioniZVE.2022.11· 10/05/2022 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.