Art. 548 CO

Dei conferimenti

1 Nella liquidazione alla quale i soci devono procedere dopo lo scioglimento della società, il socio, che ha conferito la proprietà di una cosa, non riprende la cosa stessa.
2 Egli ha però diritto al prezzo pel quale fu ricevuta.
3 Ove questo non sia stato convenzionalmente determinato, egli può pretendere il valore delle cose al tempo in cui vennero conferite.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Morte di un socio di una società semplice composta da due persone fisiche; sorte giuridica di un fondo in proprietà comune dei soci nel caso di scioglimento della società (art. 545 cpv. 1 n. 2 CO; art. 550 cpv. 1 CO; ar…
    · 04/05/1993 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione dei creditori in caso di liquidazione fra i coniugi
    · 11/01/2016 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 78_II_302
    11/07/1952 · 1 citazioni
  4. 4
    DTF 68_III_42
    02/03/1942 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ehescheidung (Güterrecht)
    · 22/01/2014 · 3 citazioni de
  • 17/12/2009 · 2 citazioni de Riassunto
  • Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZVE.2022.11
    ZVE.2022.11
    · 10/05/2022 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.