Fatti
L'ufficio AI del Cantone di San Gallo concesse a [S.] , nata nel 1948, una rendita intera di assicurazione per l'invalidità a partire dal 1° gennaio 2002. Nel marzo 2005, l'amministrazione avviò d'ufficio un procedimento di revisione e svolse le indagini necessarie. Con decisione del 4 maggio 2006, revocò la rendita con la motivazione che lo stato di salute dell'assicurata si era migliorato e che era possibile ottenere un reddito che escludeva la rendita. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo annullò la decisione di opposizione del 14 agosto 2006 e rinviò la causa all'ufficio AI per il trattamento dell'opposizione nel senso delle considerazioni.
L'ufficio AI del Cantone di San Gallo presentò ricorso in materia di diritto pubblico con la domanda di annullare la decisione del 3 dicembre 2007 e, eventualmente, di rinviare la causa al tribunale cantonale per valutare le condizioni per un riesame.
Legge
Il Tribunale federale si è occupato della questione se l'ufficio AI possa revocare con effetto di riesame una decisione formalmente passata in giudicato o una decisione di opposizione formalmente passata in giudicato ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. L'autorità inferiore aveva deciso che l'ufficio AI doveva emettere una decisione sulla revoca della rendita intera con effetto di riesame e non poteva decidere sulla revisione della rendita nel quadro della decisione di opposizione.
Il Tribunale federale ha tuttavia deciso che l'ufficio AI può accogliere l'opposizione e ordinare contemporaneamente la riduzione o la revoca della rendita con effetto di riesame. Questa procedura è in sostanza la stessa di quando l'ufficio AI concede all'assicurato, nel procedimento di opposizione, il diritto di essere ascoltato sulla sostituzione della motivazione.
Il Tribunale federale ha anche deciso che il riesame di decisioni o decisioni di opposizione formalmente passate in…