Fatti
La causa riguarda l'autorizzazione di fornitori di prestazioni all'esercizio a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria. Il dott. med. N. ha chiesto il 11 ottobre 2006 alla Direzione sanitaria del Cantone di Zurigo un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del 3 luglio 2002 sulla limitazione dell'autorizzazione di fornitori di prestazioni. La Direzione sanitaria ha respinto la richiesta con decisione dell'11 aprile 2007. Il dott. med. N. ha presentato ricorso contro tale decisione al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, che ha respinto il ricorso con decisione del 23 agosto 2007. Successivamente, il dott. med. N. ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Le parti sono: dott. med. N. (ricorrente), la Direzione sanitaria del Cantone di Zurigo (autorità inferiore) e il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo (autorità inferiore). Le decisioni sono state emesse l'11 aprile 2007, il 23 agosto 2007 e il 12 dicembre 2007.
Legge
Il Tribunale federale esamina la propria competenza d'ufficio (art. 29 cpv. 1 LTF). La decisione impugnata è stata emessa in applicazione dell'art. 55a LAMal e del Regolamento sull'autorizzazione. Ai sensi dell'art. 83 lett. r LTF, il ricorso al Tribunale federale è inammissibile contro decisioni nel settore dell'assicurazione malattia che il Tribunale amministrativo federale ha emesso in base all'art. 34 LTAF.
La norma dell'art. 34 LTAF costituisce una deroga al modello di impugnazione. Tale deroga è stata giustificata dal fatto che le decisioni dei governi cantonali in materia di politica sanitaria erano in precedenza impugnabili senza ulteriore possibilità di ricorso dinanzi a un tribunale presso il Consiglio federale. Si è voluta introdurre una verifica giudiziaria a livello federale, senza tuttavia aprire la via del ricorso al…