Art. 55a LAMal
Limitazione del numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale
1 I Cantoni limitano, in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni, il n. di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Cantone che limita il n. di medici prevede che:
- a. i medici siano autorizzati soltanto fino al raggiungimento del relativo n. massimo;
- b. il n. massimo sia applicato soltanto ai seguenti medici: 1. medici che esercitano nel settore ambulatoriale di un ospedale, 2. medici che esercitano in istituti di cui all’articolo 35 cpv. 2 lett. n.
2 Il Consiglio federale fissa i criteri e i principi metodologici per determinare i numeri massimi. Tiene conto in particolare dei flussi di pazienti tra Cantoni e delle regioni di erogazione dei servizi sanitari, nonché dell’evoluzione generale dei tassi d’occupazione dei medici.
3 Prima di determinare i numeri massimi il Cantone sente le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati. Per determinare i numeri massimi si coordina con gli altri Cantoni.
4 I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti che li richiedono i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati rilevati secondo l’articolo 59a.
5 In caso di limitazione delle autorizzazioni in un Cantone, possono continuare a esercitare i medici:
- a. che sono stati autorizzati e hanno fornito prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi;
- b. che esercitavano nel settore ambulatoriale di un ospedale o in un istituto di cui all’articolo 35 cpv. 2 lett. n prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi, se continuano a esercitare la propria attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale o nello stesso istituto.
6 Se in un Cantone i costi annui per assicurato in un campo di specializzazione aumentano più dei costi annui degli altri campi di specializzazione di tale Cantone o più della media nazionale dei costi annui nel campo di specializzazione interessato, il Cantone può prevedere che non siano più rilasciate nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in questo campo di specializzazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Limitazione del n. dei fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (blocco del personale medico); ordinanza che l'introduce nel Cant…53 citazioni
-
2Limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria; ordinanza di esecuzione del Canton Ginevra; controllo astratto delle norme30 citazioni
-
3Ordinanza che limita il n. di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie16 citazioni
-
4Art. 6 n. 1 CEDU: Ricorso di diritto amministrativo in materia di elenchi degli stabilimenti ospedalieri10 citazioni
-
5Art. 35 cpv. 2 lett. a e n, art. 36, art. 36a e art. 55a LAMal: Limitazione del n. dei fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie6 citazioni
-
6Non vi è possibilità di ricorso al Tribunale federale contro le decisioni in materia di pianificazione ospedaliera3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
6 citazioni11/12/2008 · 6 citazioni de
-
Assicurazione sanitaria4 citazioni
-
Assicurazione sanitaria4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.