Fatti

L'ufficio delle imposte del Cantone di Soletta ha determinato per il periodo fiscale 2002 un reddito imponibile di Fr. 61'177.-- per l'imposta cantonale e di Fr. 62'200.-- per l'imposta federale diretta per i coniugi [X.] e [Y.] . Le perdite richieste di Fr. 1'051'168.-- (imposta cantonale) e Fr. 985'195.-- (imposta federale diretta) non sono state considerate. Un reclamo contro questa valutazione è stato respinto dall'autorità di valutazione, poiché la compensazione delle perdite tra periodi richiede una continuazione invariata dell'attività imprenditoriale nel periodo successivo. Il tribunale fiscale del Cantone di Soletta ha annullato questa decisione e ha accolto il ricorso.

[X.] era fino al 2001 un commerciante di immobili a titolo professionale e ha venduto nel 2001 il suo ultimo oggetto con perdita. Era fortemente indebitato e non disponeva più di proprietà fondiaria dal 2001. La sua società individuale "Immobilien [X.] ", ancora iscritta nel registro delle imprese, era inattiva. Il 25 luglio 2001, [X.] e [Y.] hanno fatto iscrivere la società in accomandita "[F.] & Co" nel registro delle imprese, con [X.] come socio accomandatario e [Y.] come socio accomandante con una partecipazione di Fr. 1'000.--.

La società in accomandita ha realizzato negli anni 2001-2006 fatturati tra Fr. 2'000.-- e Fr. 3'800.-- e ha registrato utili modesti. Nel 2008 l'azienda è stata cancellata dal registro delle imprese.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto decidere se la deduzione delle perdite ai sensi dell'art. 211 LIFD sia ammessa anche quando l'attività autonoma viene abbandonata e viene assunta una nuova attività autonoma. L'istanza precedente aveva accolto il ricorso, poiché era dell'opinione che [X.] avesse proseguito la sua attività autonoma nel 2002 senza modifiche.

Il Tribunale federale non condivideva questo parere e ha affermato che la questione da rispondere era se il ricorrente nel 2002 fosse ancora o nuovamente attivo in modo autonomo. È giunto alla conclusione che il ricorrente aveva abbandonato la sua attività autonoma originaria di commerciante di immobili nel 2001 con la vendita dell'ultimo immobile, ma aveva contemporaneamente assunto una nuova attività autonoma con la costituzione della società in accomandita.

Il Tribunale federale ha stabilito che…