Fatti
Il ricorrente, [C.] , ha percepito una rendita di invalidità parziale a partire dal 1° maggio 1998 e una rendita di invalidità totale a partire dal 1° luglio 2000. Nel febbraio 2005, l'ufficio AI del Cantone di Zurigo ha avviato un procedimento di revisione e ha revocato la rendita totale a partire dal 31 maggio 2005. Il ricorrente ha presentato un'opposizione e l'ufficio AI ha condotto ulteriori accertamenti. Con decisione di opposizione del 18 gennaio 2007, l'ufficio AI ha concesso al ricorrente una rendita di invalidità di un quarto a partire dal 1° giugno 2005.
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso del ricorrente. Il ricorrente presenta un ricorso in materia di diritto pubblico con la domanda di annullare la decisione del tribunale e la decisione di opposizione e di concedergli, a partire dal 1° giugno 2005, una rendita di invalidità totale o, in subordine, di tre quarti.
Legge
Il Tribunale federale deve esaminare se l'autorità inferiore ha giustamente confermato la riduzione della rendita totale a una rendita di un quarto con la motivazione sostitutiva dell'evidente errore della decisione originaria di rendita. L'autorità inferiore ha stabilito che la decisione del 14 febbraio 2001 è stata emessa senza che siano state prese in considerazione attività adattate alla disabilità.
Il Tribunale federale deve inoltre esaminare se l'autorità inferiore ha sentito il ricorrente prima di confermare la riduzione della rendita con la motivazione sostitutiva. L'autorità inferiore non ha sentito il ricorrente, il che costituisce una violazione del diritto di essere ascoltato. Tuttavia, la violazione del diritto di essere ascoltato conduce all'annullamento della decisione impugnata solo se la correzione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
Il Tribunale federale deve anche verificare la valutazione dell'invalidità dell'autorità…