Fatti

Il Tribunale federale aveva emesso una sentenza il 20 giugno 2007, con cui aveva respinto il ricorso di diritto pubblico di [X.] contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone di Soletta del 19 ottobre 2006. [X.] si era opposto alla determinazione del contributo di mantenimento a favore di sua moglie [Y.] . Con domanda di revisione del 18 luglio 2007, [X.] chiedeva l'annullamento della sentenza del 20 giugno 2007 e una nuova decisione sul suo ricorso di diritto pubblico.

Le parti sono [X.] , il ricorrente, e [Y.] , la resistente. Il procedimento riguarda la revisione della sentenza del Tribunale federale 5P.485/2006 del 20 giugno 2007. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza e una nuova decisione sul suo ricorso di diritto pubblico.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la domanda di revisione e ha concluso che la domanda non soddisfa i requisiti legali. Il ricorrente si era basato sull'art. 121 lett. d LTF e aveva sostenuto che il Tribunale federale si era basato su supposizioni errate e non aveva considerato o aveva interpretato in modo errato fatti presenti negli atti.

Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che il ricorrente non aveva motivato in modo sufficiente le sue censure. In particolare, non aveva dimostrato che il Tribunale federale aveva trascurato per errore fatti rilevanti presenti negli atti. La…