Fatti
Il ricorrente, [X.] , e la resistente, [Y.] , sono coniugi divorziati. La resistente ha chiesto con istanza del 15 settembre 2006, nella procedura esecutiva n. xxxx dell'Ufficio di esecuzione [B.] , la definitiva esecuzione per contributi di mantenimento di Fr. 29'250.-- con gli interessi del 5% a partire dal 15 aprile 1998 e di Fr. 72'600.-- con gli interessi del 5% a partire dal 1 settembre 2006. Il Tribunale distrettuale di Uster ha concesso la definitiva esecuzione per l'importo di Fr. 63'800.-- con gli interessi del 5% a partire dal 16 gennaio 2004. Il Tribunale cantonale di Zurigo ha respinto il ricorso per nullità proposto contro questa decisione.
Il ricorrente ha presentato un ricorso il 26 marzo 2007 con la richiesta di rigetto della domanda di esecuzione. Il ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo con decisione presidenziale dell'11 aprile 2007.
Legge
Il Tribunale federale ha considerato la decisione sull'istanza di esecuzione come una decisione finale ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF, poiché è stata emessa indipendentemente da un procedimento principale e sotto il profilo processuale è definitiva. La decisione è ultima istanza cantonale e la soglia di valore della controversia è stata raggiunta.
Il ricorrente sostiene che la decisione di protezione del matrimonio non costituisce più un titolo esecutivo valido, poiché è stato derogato da altri accordi consensuali tra le parti. Tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che il debitore può contestare il titolo esecutivo in quanto tale, ma può anche sollevare obiezioni che derivano direttamente dal titolo esecutivo o che si rivolgono contro il contenuto del titolo.
Il ricorrente si è rivolto contro il contenuto del titolo e sostiene che la pretesa…