Fatti
Il ricorrente [X.] e la resistente [Y.] sono coniugi divorziati con due figli in comune. Con sentenza preliminare del Presidente del Tribunale di Aarau del 17 marzo 2003, il ricorrente è stato obbligato a pagare alla resistente, a titolo di mantenimento dei due figli, fr. 750.-- al mese ciascuno e, a titolo di mantenimento personale, fr. 1'500.--. Il ricorrente ha chiesto, nel settembre 2004, una modifica di questa decisione e ha richiesto una riduzione dei pagamenti di mantenimento. Il Tribunale d'appello del Cantone Argovia ha parzialmente annullato la decisione originale e ha obbligato il ricorrente a pagare alla resistente, a titolo di mantenimento dei figli, fr. 600.-- al mese ciascuno, oltre a eventuali assegni per i figli, e, a titolo di mantenimento personale, fr. 981.--.
Il ricorrente ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa decisione e ha sostenuto che il Tribunale d'appello ha arbitrariamente omesso di considerare le spese per l'auto privata e ha così violato l'art. 9 Cost. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale d'appello e ha richiesto l'assistenza giudiziaria gratuita.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di diritto pubblico e ha stabilito che il ricorrente non ha potuto presentare nuove argomentazioni di fatto e di diritto, poiché ciò è generalmente inammissibile nel procedimento di ricorso di diritto pubblico. Il Tribunale federale ha esaminato la decisione del Tribunale d'appello e ha stabilito che quest'ultimo ha giustamente omesso di considerare le spese per l'auto privata, poiché il ricorrente non ha dimostrato che la sua situazione professionale era cambiata e che aveva bisogno di un'auto privata.
Il Tribunale federale ha sottolineato che il principio di…