Fatti
Il ricorrente [X.] era stato assunto presso la [Y. AG] dal 3 gennaio 2002 al 31 maggio 2003. Dopo la fine del rapporto di lavoro, le parti erano in disaccordo sulla formulazione del certificato di lavoro. Il ricorrente chiedeva una determinata formulazione, che la convenuta rifiutava. Il tribunale del lavoro di Aarau e il tribunale d'appello del cantone di Argovia decisero parzialmente a favore del ricorrente, ma non nella misura da lui richiesta. Il ricorrente presentò appello al Tribunale federale.
Le parti sono [X.] (ricorrente) e [Y. AG] (convenuta). Il procedimento si è svolto dinanzi al Tribunale federale, I sezione civile. La decisione del Tribunale federale è datata 28 aprile 2005.
Legge
Il Tribunale federale esaminò l'ammissibilità dell'appello e stabilì che il valore della controversia non era stato menzionato esplicitamente, ma in base alle dichiarazioni concordanti delle parti e alla decisione del tribunale d'appello era considerato raggiunto. La scrittura di appello conteneva richieste materiali, ma anche nuove domande giuridiche che non erano state presentate nel procedimento cantonale e quindi erano inammissibili.
Il Tribunale federale esaminò la questione se l'attestato considerasse sufficientemente le prestazioni effettivamente accertate e se la formulazione scelta consentisse a un terzo non coinvolto di farsi un'immagine precisa del lavoratore. Stabilì che l'autorità inferiore aveva considerato sufficiente il riferimento all'autorizzazione alla firma del ricorrente e non aveva incluso nel certificato alcun riferimento all'appartenenza del ricorrente al quadro.
Il Tribunale federale respinse l'appello, per quanto…