Fatti

La [X. AG] , una società per azioni registrata nel registro di commercio del cantone di Basilea Campagna, ha concluso contratti di finanziamento e leasing per veicoli, navi e beni industriali. Dal 1° gennaio 1995 era registrata nel registro degli obbligati all'OIVA. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha condotto un controllo presso l'obbligato dal maggio al giugno 1999, che è stato concluso solo nel luglio 2000. Sulla base dei difetti rilevati, ha richiesto con una dichiarazione integrativa del 14 luglio 2000, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 2000, l'OIVA per un importo di Fr. 423'725.-- più interessi di mora del 5% a partire dal 1° luglio 1998 (scadenza media) dopo.

La [X. AG] ha contestato la dichiarazione integrativa e l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha emesso una decisione formale il 23 ottobre 2002, che ha confermato la pretesa fiscale di Fr. 423'725.--. La [X. AG] ha presentato un'opposizione, che è stata respinta l'11 giugno 2003. La [X. AG] si è quindi rivolta alla Commissione di ricorso fiscale federale, che ha respinto il ricorso il 16 giugno 2005.

Con un ricorso amministrativo del 7 luglio 2005, la [X. AG] chiede al Tribunale federale di annullare la decisione della Commissione di ricorso fiscale federale del 16 giugno 2005.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della [X. AG] contro la decisione della Commissione di ricorso fiscale federale del 16 giugno 2005. La ricorrente era legittimata a presentare il ricorso ai sensi dell'art. 103 lett. a OG e il ricorso è stato presentato in forma e tempi corretti.

Il Tribunale federale ha stabilito che la contabilità della ricorrente presenta difetti significativi in relazione all'OIVA. La ricorrente ha adempiuto in modo insufficiente all'obbligo di registrazione e contabilità previsto dall'art. 47 OIVA. La stima effettuata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni è quindi legittima.

La ricorrente non ha dimostrato che la stima effettuata…