Fatti
La ricorrente, [A.] , è figlia del defunto [C.] , deceduto il 1° aprile 1996, che aveva l'ultimo domicilio nel Canton Argovia. Gli eredi erano i suoi tre figli. Il 4 ottobre 1996, la società di assicurazione "[X.] " comunicò all'Amministrazione federale delle contribuzioni che ai tre discendenti del defunto era stata corrisposta una prestazione in capitale di Fr. 517'996.-- in base al rapporto di previdenza di seconda pillola.
L'autorità di tassazione per le imprese commerciali e le professioni liberali del Canton Lucerna impose il 1° settembre 1997 ad [A.] una tassa speciale per l'anno 1996 sulla sua quota di un terzo di Fr. 172'665.--. Questa tassazione non fu contestata dalla contribuente. Tuttavia, l'amministrazione fiscale cantonale di Lucerna presentò un'opposizione contro la tassazione del 1° settembre 1997 il 3 dicembre 1998.
L'ufficio delle imposte del Canton Argovia notificò ad [A.] il 20 gennaio 1998 la tassazione dell'imposta di successione, basata su un patrimonio netto ai fini dell'imposta di successione, che includeva anche i diritti diretti degli eredi su assicurazioni vita, risparmio, rischio e caso di vita. La tassazione divenne definitiva.
L'autorità di tassazione di Lucerna venne a conoscenza di ulteriori prestazioni in capitale il 23 marzo 1998 e emanò il 7 maggio 1998 una nuova tassazione speciale per il 1996, che doveva integrare la disposizione del 1° settembre 1997. [A.] presentò un'opposizione contro questa disposizione il 19 maggio 1998.
Il tribunale amministrativo del Canton Lucerna respinse il ricorso il 3 dicembre 2001. [A.] presentò un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale il 7 gennaio 2002 e chiese che fosse stabilito che si trattava di una doppia imposizione costituzionalmente illegittima.
Legge
Il Tribunale federale esaminò se il Canton Lucerna avesse perso il suo diritto di tassazione. Giunse alla conclusione che il Canton Lucerna non aveva atteso in modo inappropriato a lungo prima di far valere il suo diritto di tassazione e che la ricorrente non era stata svantaggiata dall'imposizione successiva del diritto di tassazione.
Il Tribunale federale esaminò inoltre se si trattava di una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. o all'art. 46 cpv. 2 aCost. e giunse alla conclusione che le prestazioni assicurative in questione erano soggette a una tassazione completa sia ai fini dell'imposta sul reddito che dell'imposta di successione da parte di due o più cantoni secondo il loro diritto interno e che ciò costituiva una doppia imposizione (attuale) non ammessa.
Il Tribunale federale esaminò l'attribuzione delle prestazioni di…