Fatti

Il Tribunale federale doveva occuparsi di un ricorso amministrativo contro la decisione della Commissione di ricorso dell'amministrazione fiscale federale del Cantone di Zurigo. I ricorrenti, [A.] e [B.] , avevano ricevuto 10'000 opzioni per dipendenti non negoziabili, che avevano esercitato nel 1998 e avevano realizzato un guadagno di CHF 590'258.--. Le opzioni non erano state dichiarate nella dichiarazione dei redditi 1997 per l'imposta federale diretta 1997/98 e la valutazione del 1° marzo 1998 era diventata definitiva.

L'Ufficio delle imposte cantonale di Zurigo aveva qualificato le opzioni come opzioni per dipendenti non negoziabili, non valutabili in modo oggettivo, che sono soggette all'imposta sul reddito solo al momento dell'esercizio, e aveva registrato CHF 590'200.-- come redditi straordinari tassabili nell'anno solare 1998. La Commissione di ricorso dell'amministrazione fiscale federale del Cantone di Zurigo aveva respinto il ricorso presentato contro tale decisione e aveva deciso che le opzioni non negoziabili erano valutabili, ma che la tassazione doveva essere effettuata al momento dell'esercizio.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso amministrativo e ha stabilito che i ricorrenti erano legittimati a presentare il ricorso in quanto contribuenti interessati. Ha applicato d'ufficio la legge federale e ha esaminato la questione se le opzioni per dipendenti dovessero essere tassate come redditi straordinari ai sensi dell'art. 218 cpv. 3 LIFD.

Il Tribunale ha concluso che l'Amministrazione fiscale federale aveva modificato la sua prassi di tassazione delle opzioni per dipendenti con la circolare 1997 e che tale modifica era basata su seri motivi oggettivi. Ha deciso che la vecchia prassi doveva essere proseguita fino al momento dell'esercizio delle opzioni, se la valutazione emessa in base alla prassi precedente, che prevedeva la tassazione al momento dell'esercizio, era già diventata…