Fatti

I ricorrenti [A.X.] e [B.X.] hanno presentato il 5 dicembre 2001 un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della Commissione federale delle banche (EBK) del 25 ottobre 2001. La EBK aveva deciso di accogliere la richiesta dell'autorità di vigilanza tedesca per la negoziazione di valori mobiliari (BAWe) di assistenza amministrativa nel caso "Glunz AG" e di trasmettere a quest'ultima informazioni sulle transazioni dei ricorrenti.

I ricorrenti sostenevano che l'assistenza amministrativa nei confronti della Germania era esclusa a causa della mancanza di sufficiente riservatezza del procedimento di vigilanza e che il sospetto iniziale richiesto per l'assistenza amministrativa era assente o smentito.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione di assistenza amministrativa della EBK.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che la decisione di assistenza amministrativa della EBK era legittima, poiché erano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 38 cpv. 2 della Legge federale sulle borse e sul commercio di valori mobiliari (LBVM). Il BAWe è un'autorità di vigilanza borsistica estera alla quale la EBK può prestare assistenza amministrativa.

Il Tribunale federale ha anche stabilito che la EBK poteva valutare la evoluzione del corso della azione "Glunz" come sospetta, dopo che l'azione ordinaria era aumentata del 20% del suo valore in pochi giorni prima dell'annuncio delle intenzioni di acquisizione da parte della "TAFISA S.A." e anche l'azione privilegiata si era ripresa notevolmente prima dell'annuncio dell'offerta di…