Fatti
Il ricorrente [S.] è stato invitato dall'Autorità doganale federale a pagare le imposte doganali non pagate ingiustificatamente pari a Fr. 195'739.70. Il ricorrente aveva importato prodotti grezzi del suolo in Svizzera senza pagare le imposte doganali dal 1990 al 1999, sebbene questi non provenissero dai terreni indicati nei certificati di produzione. La Commissione federale di ricorso doganale ha confermato la decisione dell'Autorità doganale federale e il ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo al Tribunale federale.
Le parti sono
- Il ricorrente [S.] , rappresentato dall'avvocato Christian Heydecker
- L'Autorità doganale federale
- La Commissione federale di ricorso doganale
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato le condizioni per l'esenzione doganale dei prodotti grezzi del suolo ai sensi dell'art. 14 n. 23 della Legge doganale (LD). L'esenzione doganale presuppone che i prodotti del suolo provengano da terreni situati nella zona economica estera, gestiti dai loro proprietari, usufruttuari o fittavoli, e che il gestore abbia la residenza nella zona economica svizzera.
Il Tribunale ha stabilito che il ricorrente non aveva soddisfatto le condizioni formali per l'esenzione doganale, poiché non aveva presentato una dichiarazione ordinata dei terreni gestiti. La disposizione dell'art. 28 cpv. 5 dell'Ordinanza sulla Legge doganale (OD)…