Fatti

Le parti si sono sposate nel 1967 e hanno due figli. Dopo 25 anni di matrimonio, si sono separate nel 1992. La ricorrente ha reso esecutivo il procedimento di divorzio nel 1993, e il convenuto ha chiesto in via di controricorso anch'egli il divorzio. Il Tribunale distrettuale ha pronunciato il divorzio e ha obbligato il convenuto a contributi di mantenimento. Il Tribunale superiore ha confermato il divorzio e ha fissato il conguaglio della previdenza e la pretesa di diritto patrimoniale della ricorrente.

La ricorrente ha chiesto davanti al Tribunale federale un aumento del contributo di mantenimento mensile e una garanzia di Fr. 150'000.--. Ha anche chiesto il trasferimento della metà della prestazione di uscita del convenuto, da determinare per la durata del matrimonio, sul suo conto di libera scelta.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il Tribunale superiore ha agito legittimamente non accogliendo la richiesta delle parti di divorziare secondo la nuova legge. La questione della colpa per la rottura del matrimonio è diventata irrilevante per il divorzio su ricorso e controricorso a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge.

Il Tribunale federale ha anche confermato la decisione del Tribunale superiore riguardo al conguaglio della previdenza. La data di riferimento per il calcolo della prestazione di uscita era il 1° dicembre 2000, e la ricorrente non aveva contestato questa data.

Il Tribunale federale ha inoltre deciso che il Tribunale superiore non ha determinato il contributo adeguato che il…