Art. 132 CC
1 Quando l’obbligato trascura l’obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all’avente diritto.
2 Se persiste nel negligere l’obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diffida ai debitori nei rapporti internazionali (art. 137 cpv. 2 in relazione con l'art. 177 CC; art. 10 della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 2 ottobre 1973)22 citazioni
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2Competenza territoriale per la diffida ai debitori13 citazioni
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3Restituzione di prestazioni percepite indebitamente; parte di rendita di invalidità9 citazioni
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4Versamento nelle mani di terzi di una rendita d'invalidità fondata su una diffida ai debitori ordinata dal giudice civile8 citazioni
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5Pagamento a terzi di prestazioni previste dal diritto delle assicurazioni sociali in seguito ad un'ingiunzione del tribunale civile2 citazioni
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6Versamento di assegni familiari a terzi0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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4 citazioni29/02/2012 · 4 citazioni de
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.