Fatti
Il caso riguarda un ordine di pagamento del tribunale distrettuale di Lucerna, che ha obbligato l'istituto di assicurazione sociale del Cantone di Zurigo (SVA) a pagare direttamente a sua moglie [A.] una parte della rendita d'invalidità di suo marito B. L'ufficio AI si è rifiutato di dare seguito a questo ordine, a seguito di che [A.] ha presentato reclamo.
Il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il reclamo e ha annullato la decisione dell'ufficio AI. Successivamente, l'ufficio AI ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'ufficio AI. Ha stabilito che, in base all'ordine di pagamento del tribunale civile ai sensi dell'art. 291 in combinato disposto con l'art. 177 CC, la moglie [A.] può esigere il pagamento a terzi della rendita d'invalidità di suo marito [B.] a suo favore.
Il Tribunale federale ha affermato che in questa costellazione l'art. 20 cpv. 1 LPGA non è applicabile, poiché [A.] nei confronti di [B.] non è tenuta all'obbligo di assistenza, ma ne ha il diritto. L'ordine di pagamento contiene un mandato di riscossione in rappresentanza della comunità coniugale, in modo che [A.] possa far valere giudizialmente il diritto di suo marito [B.] in nome proprio.
Anche il fatto che l'ordine del tribunale civile…