Fatti

Il caso riguarda [L.], che ha gestito una scuola a domicilio fino al 30 novembre 1987. Nel agosto 1990, una parte dell'immobile che ospitava questa istituzione è stata venduta, realizzando un profitto in contanti tassabile di 136'500 franchi. La Cassa cantonale vallesana di compensazione ha fissato le cotazioni AVS personali dovute da [L.] per l'anno 1989 a 15'826 fr. 85 sulla base di questo importo, considerato come il reddito di un'attività indipendente. L'assicurata ha presentato ricorso contro questa decisione, e poi contro una seconda decisione della cassa che richiedeva una cotazione speciale di 13'356 franchi sul profitto di liquidazione.

Il Tribunale delle assicurazioni del cantone Vallese ha statuito sui ricorsi, annullando la decisione della cassa e rinviando la causa per una nuova decisione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato un ricorso di diritto amministrativo, concludendo all'annullamento del giudizio cantonale e chiedendo che il profitto in contanti sia sottoposto a cotazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la questione se una cotazione speciale possa essere prelevata sul profitto in contanti realizzato dalla convenuta nel 1990. La giurisprudenza stabilisce che le casse di compensazione non hanno la possibilità di prelevare una cotazione speciale in casi in cui l'autorità fiscale non ha proceduto a un'imposizione speciale secondo l'art. 43 AIFD.

Nel caso in questione, l'autorità fiscale non ha applicato l'art. 43 AIFD, e il profitto in contanti ha fatto l'oggetto di un'imposizione al reddito ordinario dell'imposta federale diretta. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che la cotazione speciale è una creazione del potere legislativo e è soggetta al principio di legalità, e che la base legale da prendere in considerazione è l'art. 23bis OAVS, che subordina il prelievo della cotazione speciale alla sottoposizione del profitto in contanti all'imposizione annuale speciale prevista all'art. 43 AIFD.

Il Tribunale…