Fatti
Il Tribunale federale ha dovuto occuparsi di un ricorso presentato dai coniugi [X.] , che risiedono a [O.] , nel cantone di Argovia, e possiedono un'unità immobiliare nei Grigioni. Il cantone dei Grigioni ha tassato l'intero fondo di rinnovamento, compresi i suoi frutti, mentre il cantone di Argovia ha tassato solo la quota spettante ai ricorrenti. I ricorrenti hanno sostenuto che ciò costituisce una doppia tassazione non ammessa.
La comunità di proprietari di unità immobiliari non è una persona giuridica, ma una collettività di persone senza personalità giuridica. Il fondo di rinnovamento è un valore non immobiliare che non fa parte del patrimonio immobiliare. I ricorrenti sono proprietari per legge di diritto civile dei fondi versati nel fondo di rinnovamento.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se si verifichi una doppia tassazione quando un contribuente è chiamato a pagare le tasse da due o più cantoni per lo stesso oggetto di tassazione e per lo stesso periodo di tempo. Ha stabilito che la comunità di proprietari di unità immobiliari e il fondo di rinnovamento non sono soggetti alla potestà fiscale del cantone in cui si trova l'immobile, ma sono tassabili nel domicilio fiscale principale dei proprietari di unità immobiliari.
Il tribunale ha sostenuto che la prospettiva economica nel diritto della doppia tassazione è ammessa solo se si verifica un'evasione fiscale o se la norma di conflitto utilizza concetti economici. Nessuna delle due ipotesi si verifica nel caso in questione. La tassazione del fondo di rinnovamento e dei suoi frutti non si basa quindi sui criteri applicabili al patrimonio immobiliare.
Il tribunale ha stabilito che la comunità di proprietari di unità immobiliari deve essere trattata, per quanto riguarda il fondo di…