Fatti

La causa riguarda la vendita all'asta pubblica di due articoli del Registro fondiario di X., di proprietà di [Y.], ossia gli articoli 107 e 114. L'Autorità fondiaria cantonale del cantone di Friburgo ha autorizzato la sottrazione di un appezzamento di 1'350 m2, situato in zona edificabile, dell'articolo 107. Il Tribunale amministrativo del cantone di Friburgo ha parzialmente ammesso il ricorso di [Y.] contro questa decisione, confermando l'esistenza di un'impresa agricola e l'autorizzazione a sottrarre i 1'350 m2. [Y.] ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, concludendo per l'annullamento della sentenza cantonale e per il rifiuto dell'autorizzazione a sottrarre l'appezzamento.

Le parti coinvolte sono [Y.], il Tribunale amministrativo del cantone di Friburgo e l'Autorità fondiaria cantonale del cantone di Friburgo. Le date chiave sono il 5 settembre 1997, data della sentenza del Tribunale amministrativo, e il 10 febbraio 1998, data della sentenza del Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, considerando che i divieti di divisione materiale e di frazionamento non si applicano in caso di esecuzione forzata, conformemente all'art. 59 lett. d LDFR. Il Tribunale ha stimato che la legge considera che altri interessi pubblici prevalgono su quelli che presiedono al mantenimento di imprese e di superfici minime nell'ambito di un'esecuzione forzata.

Il Tribunale ha anche considerato che l'autorità cantonale aveva liberato la superficie situata in zona edificabile dal campo di applicazione della legge, assegnandola definitivamente all'utilizzo non agricolo che le era stato attribuito dal piano di utilizzazione, conformemente…