Fatti
Il caso riguarda una persona, S. [L.], che era assicurata in modo collettivo e volontario presso l'Alpina Versicherungs-AG. Il 9 aprile 1984, ha subito un incidente che ha causato una rottura della cuffia dei rotatori. La società per la quale lavorava, L.-R. + Co., è stata affidata alla Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) a partire dal 1° giugno 1984. Successivamente, l'assicurazione volontaria di S. [L.] è stata risolta con l'Alpina e ristabilita con la SUVA a partire dal 1° settembre 1984.
La SUVA ha deciso che i problemi di spalla di S. [L.] erano dovuti a un evento verificatosi prima del settembre 1984 e che, di conseguenza, non c'era protezione assicurativa con la SUVA. L'Alpina ha quindi richiesto il rimborso dei benefici che aveva già versato a S. [L.], ritenendo che quest'ultima non fosse più assicurata presso di essa dall'estate 1984.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato se l'art. 112 al. 2 OAINF, che prevede che il nuovo assicuratore si assuma i costi degli incidenti verificatisi prima del cambiamento di assicuratore, è conforme alla legge. Il Tribunale ha considerato che gli art. 77 Abs. 1 e 2 LAINF determinano chiaramente quale assicuratore è responsabile dei benefici in caso di incidente, e che l'art. 112 UVG non può modificare queste disposizioni.
Il Tribunale ha anche esaminato se l'art. 77 Abs. 3 LAINF dà al Consiglio federale il potere di regolare la responsabilità degli…