Fatti

Il 12 ottobre 1945, un contratto è stato concluso tra Berger e Burzi, rappresentato dallo studio legale A. Lutomirski, in cui Burzi ha riconosciuto un debito di 13'500 franchi svizzeri nei confronti di Berger. Il contratto prevedeva pagamenti rateali e interessi al 5% all'anno. Burzi ha pagato una parte del debito, ma poi ha rifiutato di continuare a pagare, allegando che il contratto era stato concluso sotto costrizione e timore di Berger, che lo aveva minacciato di fallimento. Il tribunale distrettuale di Zurigo e la corte d'appello di Zurigo hanno respinto la richiesta di annullamento del contratto, ma il DTF ha rinviato la causa alla corte d'appello affinché esamini se il contratto era stato concluso sotto costrizione e se Burzi aveva agito sotto l'influenza del timore.

I fatti salienti sono i seguenti

  • Il contratto è stato concluso il 12 ottobre 1945.
  • Burzi ha riconosciuto un debito di 13'500 franchi svizzeri nei confronti di Berger.
  • Il contratto prevedeva pagamenti rateali e interessi al 5% all'anno.
  • Burzi ha pagato una parte del debito, ma poi ha rifiutato di continuare a pagare.
  • Burzi allega che il contratto è stato concluso sotto costrizione e timore di Berger.

Legge

Il DTF ha considerato che il timore fondato può essere invocato come motivo di annullamento di un contratto, anche se la dichiarazione prevista dall'articolo 31 CO non è stata fatta entro l'anno. Il tribunale ha anche considerato che la minaccia di far valere un diritto può essere considerata come sfruttamento dello stato di necessità del debitore, il che è vietato dall'articolo 30 comma 2 CO.

Il tribunale ha anche esaminato la questione se Burzi avesse agito sotto l'influenza del timore…